venerdì 18 novembre 2016

RIFORMA COSTITUZIONALE: 5° Riforma del Titolo V [Stato e Regioni]

 II Governo Amato. Il Giuramento.



 Il MOVIMENTO ROOSEVELT [MR] lancia un’iniziativa lodevole in occasione del voto del prossimo 4 Dicembre sul Referendum Costituzionale: ha creato un sito apposito www.referendumsiono.it dove in sintesi rapida ma efficace sono elencate le conseguenze derivanti dal voto degli elettori [ o No] sull’intero Referendum, con la possibilità per i cittadini di interagire, esprimendo il proprio parere. Si badi bene, si tratta solo di conseguenze costituzionali, non politiche – sulle quali ultime ogni cittadino è libero di farsi le idee che crede – e pertanto non soggette a valutazioni soggettive. In più, si riportano le principali obiezioni degli uni contro gli altri, senza tuttavia mai intervenire in merito. Un pregio non da poco, questo, visto che ogni altra simile iniziativa si dilunga nel tentativo di “tradurre” per intero il difficile e talora incomprensibile linguaggio dei politici-costituzionalisti e/o prende decisamente posizione per l’uno o l’altro “partito”. Il senso di questa operazione lanciata dal Movimento Roosevelt, al di là del voto sicuramente differenziato dei suoi militanti, sta tutto nella natura del movimento che, per bocca del suo Presidente, dichiara esplicitamente che tra i suoi fini c’è innanzi tutto quello di informare i cittadini mediante una sorta di pedagogia della politica [vedi in proposito: https://www.youtube.com/watch?v=HrYgEwhiACY].
Ebbene, il sito appositamente creato dal MR affronta la questione, passando al vaglio i sei “Grandi temi della Riforma” e cioè:

1° Il Bicameralismo perfetto o paritario [Punto già esaminato nel post: RIFORMA COSTITUZIONALE: 1° IL BICAMERALISMO PERFETTO Clicca sul titolo per leggere]

2° Riforma del Senato [Punto già esaminato nel post: RIFORMA COSTITUZIONALE: 2° RIFORMA DEL SENATO. Clicca sul titolo per leggere]

3° Elezione del Presidente della Repubblica [Punto già esaminato nel post RIFORMA COSTITUZIONALE: 3° ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Clicca sul titolo per leggere]

4° Abolizione del CNEL [Consiglio Nazionale Economia e Lavoro] già esaminato nel post RIFORMA COSTITUZIONALE: 4° ABOLIZIONE DEL CNEL

5° Riforma del Titolo V della Costituzione, sulle competenze di Stato e Regioni

6° Riforma sui Referendum abrogativi e leggi di iniziativa popolare.

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 L’elettore sa che con un approva l’intero “pacchetto”, mentre con un No lo respinge in blocco, lasciando inalterato l’attuale dettato costituzionale sulla materia. I radicali avevano lanciato la proposta di “spacchettare” i temi della Riforma, lasciando i cittadini liberi di esprimersi su ciascuno di essi. Il Parlamento, tuttavia, non ha recepito la proposta, sia da parte dei sostenitori del che da quella dei sostenitori del No. L’eventuale “spacchettamento” avrebbe sicuramente impedito l’attuale disputa in stile “Guelfi-Ghibellini”, ma le opposizioni avrebbero perso l’occasione di costringere il governo Renzi a dimettersi nell’eventualità della vittoria del No, mentre i partiti di governo, abbastanza sicuri di vincere sui punti 1° e 4°, avrebbero rischiato su tutti gli altri e in particolare sul Titolo V che, insieme al superamento del bicameralismo perfetto, è il punto nevralgico dell’intera proposta di riforma costituzionale. In più, occorre riconoscere che appare abbastanza problematico, se non addirittura arduo, separare tra loro i primi tre punti della riforma, essendo chiara la loro stretta interdipendenza.

 Ho sin qui esaminato le implicazioni riguardanti il 1°, il 2°, il 3° e il 4° punto della Riforma [clicca sopra, sui punti sottolineati, per leggere]. Procedo ora con l’analisi del 5° punto, così come viene presentato nel sito sopra citato: RIFORMA DEL TITOLO V della Costituzione

SE VOTI 

La definizione di “competenza concorrente” (cioè su cui hanno competenza le Regioni, secondo princìpi fondamentali dettati dallo Stato) verrà eliminata, mantenendo solo il concetto di “competenza esclusiva” (cioè riguardanti o solo le Regioni o solo lo Stato). Con l’eliminazoione della competenza concorrente, buona parte delle competenze verrà riassegnata o ridistribuita. Verrà introdotta una “clausola di supremazia” secondo cui lo Stato potrà intervenire in materie riservate alla legislazione esclusiva di Stato o Regione, se ritiene sia necessario per la “tutela dell’interesse nazionale”. Lo Stato potrà perciò agire sulle competenze non esclusive.

 SE VOTI No

Le competenze su tutto ciò che è di interesse pubblico sono suddivise in: “esclusive”(cioè riguardanti o solo le Regioni, o solo lo Stato) e “concorrenti” (cioè su cui hanno competenza le Regioni, ma con diversi princìpi fondamentali dettati dallo Stato).

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 Occorre tener presente che questo punto della Riforma serve a correggere le precedenti modifiche del Titolo V della Costituzione, introdotte dal secondo Governo di Giuliano Amato [25 Aprile 2000 – 11 Giugno 2001. Il presidente del consiglio che, durante il suo primo governo, si rese famoso per il prelievo retroattivo sui conto correnti degli italiani], e approvate con Referendum confermativo (64,20% di Sì], indetto in Agosto e svoltosi il 7 Ottobre 2001 durante il secondo Governo Berlusconi.

 L’obiettivo di allora della politica italiana era riformare lo Stato in senso federalista, accrescendo notevolmente le competenze delle Regioni rispetto allo Stato. Fu inoltre riconosciuta alle Regioni completa autonomia di spesa, con il risultato - come purtroppo avviene per le Regioni a statuto speciale - di far lievitare gli stipendi dei consiglieri in carica nonché di raddoppiare la spesa corrente, nel primo decennio del 2000, del 74,6% rispetto al decennio precedente. D’altra parte, poiché non fu contestualmente varato l’aumento dell’autonomia fiscale delle Regioni, le maggiori spese risultarono e risultano ancora oggi tutte a carico dello Stato. Quanti cittadini italiani che il prossimo 4 Dicembre si recheranno alle urne ne sono consapevoli?

 Con l’art. 31 del testo di riforma costituzionale si cerca pertanto di correre ai ripari, rispetto all’attuale art. 117 del Titolo V della Costituzione, aumentando le competenze dello Stato rispetto alle Regioni ed introducendo la clausola di supremazia, rispetto alle stesse competenze regionali, qualora vi sia uno specifico interesse nazionale. I rispettivi campi di competenza vengono così di seguito delineati.

Allo STATO:
  • politica estera;
  • immigrazione;
  • rapporti tra Repubblica e confessioni religiose;
  • sicurezza dello Stato e Forze Armate;
  • sistema tributario e contabile dello Stato e mercati finanziari;
  • organi dello Stato e leggi elettorali;
  • organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
  • ordine pubblico e sicurezza;
  • cittadinanza;
  • giurisdizioni e norme processuali;
  • determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
  • istruzione;
  • previdenza sociale;
  • ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane;
  • protezione dei confini nazionali;
  • pesi, misure e determinazione del tempo;
  • tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
  • professioni;
  • produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia;
  • infrastrutture.
Alle REGIONI:
  • rappresentanza delle minoranze linguistiche;
  • organizzazione dei servizi sanitari e sociali;
  • promozione dello sviluppo economico locale;
  • promozione del diritto allo studio;
  • valorizzazione e organizzazione regionale del turismo.
 Le principali argomentazioni dei sostenitori del No si basano essenzialmente sulla considerazione che la nuova disciplina aumenterà i conflitti di competenza tra Stato e Regioni, con intasamento dei lavori della Corte Costituzionale, più di quanto non avvenga già oggi. Inoltre, i sostenitori del No sottolineano come la riforma introduca ulteriori elementi in favore delle Regioni a statuto speciale che non vengono minimamente intaccate nel proprio attuale potere. 

 Da parte loro, i sostenitori del ribadiscono che i conflitti Stato-Regioni diminuiranno proprio in virtù della clausola di supremazia che permetterà allo Stato di decidere in ultima istanza sugli eventuali conflitti di competenza. Quanto al discorso sulle Regioni a statuto speciale, si è tentati di dare ragione ai sostenitori del No, ma occorre riconoscere che le osservazioni, circa l’ulteriore distanza che con questa riforma si viene a creare con le Regioni a statuto ordinario, suonano in questa fase e in questo contesto abbastanza pretestuose. Intanto e soprattutto perché ci sono precise ragioni storiche della maggiore autonomia riconosciuta a quelle regioni, poi perché i sostenitori del No non possono ignorare che, se si fossero ritoccate in senso limitativo anche le competenze delle cinque Regioni a statuto speciale [Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige], il Referendum costituzionale avrebbe avuto ancora minori possibilità di essere confermato, di quante non ne abbia già oggi, almeno a giudicare dai sondaggi. Infatti, il tradizionale campanilismo degli italiani e i circa 10 milioni di abitanti delle 5 regioni sarebbero stati a priori determinanti nel far pendere la bilancia dalla parte del No

 Infine, sulla questione c’è ancora un paradosso che in fondo non significa molto, ma che induce a riflettere: alcuni sostenitori del No non amano entrare nei dettagli della Riforma e si limitano a respingerla sulla base di una pretesa “sacralità” della Costituzione approvata 70 anni fa dai padri costituenti. Ci può anche stare, perché allora non riconoscere che detta sacralità fu “profanata” proprio con la riforma del Titolo V voluta e attuata nel 2001?

sergio magaldi

1 commento:

  1. C'è un particolare che sfugge riguardo alle Regioni Autonome. La loro autonomia legislativa non viene toccata, MA SOLO FINO ALLA PROSSIMA REVISIONE DEL LORO STATUTO. L'art. 39 (disposizioni transitorie) al punto 13 lo dice abbastanza chiaramente. Uno può obiettare che sia sufficiente che le Regioni non modifichino più il loro statuto, ma sappiamo che la cosa è molto improbabile. Soprattutto alla luce del conflitto che si è creato riguardo all'elettività dei consiglieri delle Regioni Autonome i quali, da statuto, non possono assumere la doppia carica di consigliere-parlamentare. Da qui il prevedibile richiamo dello Stato a tali regioni per far sì che pongano rimedio e garantiscano la "giusta rappresentatività" in Parlamento. Come? Modificando il loro statuto in tal senso, permettendo il doppio incarico. Da qui l'istantanea perdita della loro potestà legislativa, in base appunto all'art. 39, punto 13.
    Di seguito un estratto di tale punto che chiarisce in modo piuttosto inequivocabile quanto ho appena affermato:

    13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome (omissis) a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

    Peccato che tale articolo non venga menzionato nemmeno dai politici delle Regioni Autonome (io vengo dalla Valle d'Aosta, e la nostra maggioranza si è schierata per il Sì perché "la nostra autonomia non viene toccata")

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