venerdì 8 settembre 2017

Catalogna al referendum per l'autodeterminazione, Spagna permettendo




 Il braccio di ferro tra governo spagnolo e autonomia catalana sta forse per giungere all'ultimo atto. Il Parlamento catalano ieri notte ha approvato la legge che istituisce il referendum per l’autodeterminazione, annunciandone la celebrazione per il prossimo 1 Ottobre. La legge si compone, oltre che delle disposizioni finali e di  un preambolo per giustificare le ragioni del referendum, di 34 articoli, suddivisi in VI Titoli, l’ultimo dei quali comprende 3 sezioni che disciplinano l’ambito elettorale.

 Ad approvare lo storico provvedimento sono stati i soli partiti indipendentisti del Parlamento catalano che peraltro detengono la maggioranza. I deputati del Partito Popolare, di Ciudadanos e del Partito socialista hanno abbandonato l’aula al momento delle votazioni, mentre gli 11 rappresentanti catalani di Podemos [Catalunya Sì que es Pot] sono rimasti nell’aula e si sono astenuti. La protesta delle opposizioni riguarda innanzi tutto la procedura – definita antidemocratica – imposta dalla presidente del Parlamento, Carme Forcadel, che ha concesso soltanto due ore per dibattere la legge, laddove le opposizioni avevano in mente tempi più lunghi: giorni, forse addirittura qualche settimana.

 Nell’esposizione dei motivi che giustificato il varo di questa legge con procedura d’urgenza si legge tra l’altro in lingua catalana:

 Els Pactes sobre Drets Civils i Polítics i sobre Drets Econòmics, Socials i Culturals, aprovats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 19 de desembre de 1966, ratificats i en vigor al Regne d’Espanya des de 1977 - publicats en el BOE, 30 d’Abril de 1977- reconeixen el dret dels pobles a l’autodeterminació com el primer dels drets humans […]. (I patti sopra I Diritti Civili e Politici e sopra i Diritti Economici, Sociali e Culturali, approvati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre del 1966, ratificati e in vigore nel Regno di Spagna dal 1977 – pubblicati nel BOE, il 30 aprile del 1977 – riconoscono il diritto dei popoli all’autodeterminazione come il primo dei diritti umani […] ).

 La questione non è di poco conto e già su El País di questa mattina interviene nel merito Mariola Urrea Corres, docente di diritto pubblico e direttrice del Centro di Documentazione Europea dell’Università di La Rioja. Dopo aver riconosciuto come “legittima aspirazione politica” la vocazione indipendentistica, la docente sottolinea come la spendibilità giuridica di questa rivendicazione si leghi strettamente alle procedure intraprese per renderla effettiva. Affermazione quanto meno sofistica, considerando che la costituzione spagnola recepisce al suo interno solo il referendum consultivo, tant’è che il governo nazionale, a proposito della legge varata ieri notte dal Parlamento catalano, parla di “illegalità”, “attacco alla democrazia”, “incostituzionalità”, “colpo di stato”. Quali sarebbero dunque le procedure adeguate per promuovere il diritto del popolo all’autodeterminazione? Non lo sapremo mai. Ma la docente così prosegue il proprio ragionamento: “Cataluña no tiene un derecho de autodeterminación en virtud de lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas […] El derecho de libre determinación de lo pueblos […] encuentra su razón de ser en el proceso de descolonización o en los supuestos de pueblos anexionados por conquista, dominación extranjera, ocupación o pueblos oprimidos por violación masiva y flagrante de sus derechos. Ninguna de estas circunstancias describe la realidad catalana […]”. (Catalogna non ha un diritto all’autodeterminazione in virtù di quanto stabilito nella Carta delle Nazioni Unite […] Il diritto di libera determinazione dei popoli […] ha la sua ragione d’essere nel processo di decolonizzazione o nel caso di popoli annessi mediante conquista, dominazione straniera, occupazione o di popoli oppressi dalla violazione massiccia e costante dei propri diritti. Nessuna di queste circostanze descrive la realtà catalana […]”.

 Bene, è vero, la Catalogna non è una colonia e neppure vede conculcati i propri diritti, occorre tuttavia tener presenti tre ordini di fattori. Il primo riguarda la storia di questa terra che già nel X Secolo rivendicò e ottenne la propria indipendenza dall’Impero carolingio, che dal XII al XIV Secolo, benché unita al Regno d’Aragona, mantenne sempre un proprio particolarismo legislativo, che fu Principato e poi Generalidad autonoma dal 1365, che per 10 anni, dal 1462, fu attraversata da una guerra civile per rivendicare  la propria indipendenza, che nel 1640 si sollevò contro Aragona e Castiglia unificate. Per non parlare dei secoli successivi, quando si mantenne sempre vivo in questa terra il concetto di popolo-nazione, sino alla strenua e sfortunata lotta in prima linea per la libertà e contro il franchismo. Il secondo fattore riguarda la politica dei governi spagnoli, sorda da sette anni all’approvazione del nuovo statuto catalano. Infine, il terzo fattore riguarda un principio più generale: è chiaro come nessuna costituzione preveda il referendum per l’autodeterminazione [naturalmente posso sbagliarmi], essendo le costituzioni degli stati, così come le conosciamo, soprattutto un patto per unire e non per dividere popolazioni contigue, anche se diverse per lingua, cultura e tradizioni. Resta da chiedersi se questo principio sia giusto e se non sia più democratico prevedere il diritto all’autodeterminazione di un territorio che abbia dalla sua una tradizione secolare di autonomia e un suo Parlamento. Jean Jacques Rousseau ci ha insegnato che il patto sociale non è irreversibile e che la sovranità popolare costituisce il fondamento stesso della democrazia. Questa alienazione della sovranità di ciascuno, non importa se a beneficio di un solo uomo o di molti, di un monarca o di un’assemblea, che si giustifica solo con la semplice promessa di assicurare la convivenza civile, rappresenta per Rousseau l’ennesima mistificazione delle oligarchie del potere, in quanto ratifica lo status quo. In altri termini, se la maggioranza dei rappresentanti eletti dal popolo catalano approva una legge per verificare se esiste ancora da parte dei cittadini la volontà di continuare a far parte del Regno di Spagna o se invece detta popolazione preferisca costituirsi in Repubblica autonoma, questa manifestazione di sovranità popolare dovrebbe essere consentita, senza parlare di attentato alla costituzione o addirittura di colpo di stato e senza perseguire penalmente, come invocano i governanti spagnoli, i responsabili del gesto considerato proditorio: nella fattispecie il presidente della Generalitat, Carles Puigdemont, la presidente del Parlamento, Carme Forcadel e pochi altri. Dal canto suo, il presidente del governo Mariano Rajoy è stato molto esplicito nel dichiarare che questo referendum non si farà [“Faremo il necessario, senza rinunciare a nulla per evitarlo”, ha detto minaccioso] ed ha già promosso ricorso di incostituzionalità, che sarà accolto sin da questa sera. D’altra parte, la legge approvata la scorsa notte per indire il referendum si presenta formalmente corretta, ancorché non sia contemplata dalla Costituzione spagnola vigente. Ne presento di seguito solo qualche estratto nell’originale catalano:

 TÍTOL I. Objecte de la llei  [Oggetto della legge]

Article 1 
Aquesta Llei regula la celebració del referèndum d’autodeterminació vinculant sobre la independència de Catalunya, les seves conseqüències en funció de quin sigui el resultat i la creació de la Sindicatura Electoral de Catalunya. [Questa Legge regola la celebrazione del referendum di autodeterminazione, vincolante sull’indipendenza della Catalogna, sulle sue conseguenze in funzione del risultato, nonché la creazione della Sindacatura Elettorale di Catalogna]

TÍTOL II. De la sobirania de Catalunya i el seu Parlament [Della sovranità della Catalogna e del suo Parlamento]

Article 2 
El poble de Catalunya és un subjecte polític sobirà i com a tal exerceix el dret a decidir lliure i democràticament, la seva condició política. [Il popolo di Catalogna è un soggetto politico sovrano e come tale esercita il diritto a decidere legalmente e democraticamente sulla propria condizione politica]
Article 3 
1. El Parlament de Catalunya actua com a representant de la sobirania del poble de Catalunya. [Il Parlamento di Catalogna agisce come rappresentante della sovranità del popolo catalano]
2. Aquesta Llei estableix un règim jurídic excepcional adreçat a regular i a garantir el referèndum d’autodeterminació de Catalunya. Preval jeràrquicament sobre totes aquelles normes que hi puguin entrar en conflicte, en tant que regula l’exercici d’un dret fonamental i inalienable del poble de Catalunya. [Questa Legge sancisce un regime giuridico eccezionale volto a regolare e a garantire il referendum di autodeterminazione della Catalogna. Prevale in via gerarchica su tutte quelle norme con le quali possa trovarsi in conflitto, nel momento stesso che regola l’esercizio di un diritto fondamentale e inalienabile del popolo catalano]

TÍTOL III. Del referèndum d’autodeterminació [Sul referendum di autodeterminazione]

Article 4 
1. Es convoca la ciutadania de Catalunya a decidir el futur polític de Catalunya mitjançant la celebració del referèndum en els termes que es detallen. [È convocata la cittadinanza catalana per decidere sul futuro politico della Catalogna concernente la celebrazione del referendum nei termini che seguono]
2. La pregunta que es formularà en el referèndum serà: "Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?" [La domanda che sarà formulata nel referendum è la seguente: “Volete che la Catalogna diventi uno stato indipendente di forma repubblicana?”]
3. El resultat del referèndum tindrà caràcter vinculant. [Il risultato del referendum avrà carattere vincolante]

TÍTOL IV. De la data i convocatòria del referèndum [Della data di convocazione del referendum]

Article 9 
1. El referèndum se celebrarà el diumenge dia 1 d’octubre de 2017, d’acord amb el Decret de Convocatòria. [Il referendum si celebrerà domenica 1 ottobre 2017, in conformità con il Decreto di Convocazione]

Disposició final [Disposizione finale]

Primera.- Les normes de dret local, autonòmic i estatal vigents a Catalunya en el moment de l’aprovació d’aquesta Llei es continuen aplicant en tot allò que no la contravinguin. També es continuen aplicant, d’acord amb aquesta Llei, les normes de dret de la Unió Europea, el dret internacional general i els tractats internacionals. [Primo.- Le norme di diritto locale, dell’autonomia e dello stato, vigenti in Catalogna al momento dell’approvazione di questa Legge, si continuano ad applicare per tutto ciò che non contravviene alla Legge stessa. Si continuano anche ad applicare, compatibilmente con questa Legge, le norme di diritto dell’Unione Europea, il diritto internazionale generale e i trattati internazionali]
Segona.- D’acord amb allò que disposa l’article 3.2, les disposicions d’aquesta Llei deixaran de ser vigents una vegada proclamats els resultats del referèndum llevat el que determina l’article 4 quant a la implementació del resultat. [Secondo.-In conformità con quanto dispone l’articolo 3.2, le disposizioni di questa Legge cesseranno di essere vigenti una volta proclamati i risultati del referendum, secondo quanto stabilisce l’artcolo 4, relativamente alla proclamazione dei risultati]

Entrada en vigor [Entrata in vigore]

Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació oficial. [Questa Legge entrerò in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ufficiale]


sergio magaldi 

Nessun commento:

Posta un commento